Art. 5.
(Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione).

      1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 e dell'iscrizione all'Associazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) avere compiuto i diciotto anni di età;

          c) godere dei diritti civili e politici;

          d) non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;

          e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

          f) non essere sottoposti a misure di prevenzione;

          g) non essere assoggettati a fallimento o ad altra procedura concorsuale;

          h) avere conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali, scienze della formazione primaria o lauree equipollenti;

          i) avere frequentato corsi di specializzazione e di formazione in mediazione familiare presso strutture pubbliche o private

 

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riconosciute, aventi la durata di almeno 230 ore, ai sensi delle direttive del Forum europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare, ovvero avere svolto un periodo di praticantato della durata di sei mesi presso centri o associazioni aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia, nel divorzio e nella separazione personale dei coniugi, attraverso il ricorso alla tecnica della mediazione familiare.

      2. Le strutture pubbliche e private nonché i centri e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.