1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 e dell'iscrizione all'Associazione, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) avere compiuto i diciotto anni di età;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;
e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;
f) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
g) non essere assoggettati a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
h) avere conseguito il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali, scienze della formazione primaria o lauree equipollenti;
i) avere frequentato corsi di specializzazione e di formazione in mediazione familiare presso strutture pubbliche o private
2. Le strutture pubbliche e private nonché i centri e le associazioni di cui al comma 1, lettera i), sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.